Statuto

STATUTO dell'Associazione PROMO VERDE
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Articolo 1
Denominazione
E’ costituita un'Associazione culturale denominata "PROMO VERDE Associazione per la Qualità del Paesaggio e del Florovivaismo" ed in breve detta anche "PROMO VERDE".
Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede a Roma, all'indirizzo indicato per la prima volta nell'atto costitutivo.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione la sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo e/o in altro Comune, purchè in Italia e possono essere istituite, trasferite e soppresse, anche all’estero, sedi secondarie, uffici amministrativi e/o di rappresentanza, magazzini o altro.
Articolo 3
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea dei Soci, con le maggioranze e le procedure previste per le modifiche statutarie.
TITOLO II
Scopi e funzioni
Articolo 4
Scopi
L’Associazione non ha fini di lucro e afferma la propria autonomia da qualsiasi ideologia politica e da qualunque credo religioso.
L’Associazione persegue il fine precipuo di sensibilizzare la collettività sui problemi dell’ambiente, del paesaggio, del verde e del florovivaismo e di suscitare, stimolare e assecondare la domanda di verde e di ruralità ludico culturale da parte dei singoli e della collettività, nonché di promuovere l’integrazione fra aspetti tecnico scientifici ed applicativi in materia.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di perseguire:
- la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili;
- la promozione e diffusione della conoscenza della natura, dell’ambiente, del paesaggio, del verde e del florovivaismo, dell'importanza di tali beni per la vita della persona e della società, della loro funzione insostituibile per la realizzazione del benessere individuale e collettivo e della necessità di organizzare e coordinare le attività pratiche e i vari operatori del settore;
- la promozione dello studio, della ricerca scientifica, dell'osservazione su tutte le tematiche riguardanti l'ambiente, il paesaggio, il verde e il florovivaismo e le reciproche influenze, relazioni, attinenze, legami e interazioni;
- lo sviluppo dell’associazionismo sul territorio per la diffusione, la realizzazione e l'affermazione dei principii che reggono l'Associazione;
- il coordinamento delle iniziative e attività in tema di ambiente, paesaggio, verde e florovivaismo da chiunque attuate e per qualunque finalità;
- la partecipazione alla programmazione e ad ogni iniziativa in tema ambientale, inteso nella più larga accezione, proposta da enti pubblici e privati, nazionali e comunitari;
- la sollecitazione, il sostegno e la partecipazione a una politica ambientalistica e del verde da parte degli enti pubblici nazionali e locali.
Articolo 5
Attuazione degli scopi
Per l'attuazione e realizzazione degli scopi suddetti, l'Associazione potrà intraprendere ogni più opportuna iniziativa come, tra l'altro e a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- curare e favorire la raccolta di documentazione e testimonianze, in qualunque forma, promuovere e gestire sportelli informativi, sia di call-center sia telematici, per fornire a chiunque informazioni sull’allevamento di piante e fiori, sulla cura dell'ambiente del paesaggio e del verde, nonché la pubblicazione di materiale informativo, mediante periodici (non quotidiani), opuscoli, gadgets, filmati, videocassette, DVD e quanto altro possa servire al perseguimento dello scopo sociale;
- promuovere e organizzare corsi, seminari e stages;
- promuovere, favorire, proporre e coordinare progetti e servizi sui temi del florovivaismo e della gestione ambientale, in campo locale, nazionale e internazionale;
- organizzare e realizzare manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali e gemellaggi anche internazionali;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, fondazioni, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi condivisi;
- promuovere convenzioni con aziende, che operano nel settore florovivaistico e collegati o affini, a vantaggio dei soci e dei sostenitori, con sconti, garanzie e servizi;
- promuovere e organizzare servizi di assistenza e consulenza;
- promuovere la costituzione di imprese e cooperative o altre forme associative per la realizzazione e gestione di impianti, attrezzature e strutture collettivi;
- rappresentare gli associati nei confronti e negli organi e organismi pubblici, centrali e periferici, nazionali e della Unione Europea;
- rappresentare gli associati verso Enti pubblici e privati in ogni questione, come ad esempio nella presentazione e disbrigo di pratiche singole e collettive, anche per ottenere agevolazioni, finanziamenti, contributi, incentivi, premi, riconoscimenti formali e/o altre provvidenze e riconoscimenti;
- promuovere e curare la rilevazione e la divulgazione di dati e informazioni in materia di ambiente, paesaggio, verde e florovivaismo, anche in collaborazione con i competenti servizi nazionali e locali, utilizzando Centri e Istituti pubblici e privati per ricerche di mercato;
- partecipare a comitati, commissioni, organismi e organi di Enti pubblici e privati;
- svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge o affidata all'Associazione dalla Pubblica Amministrazione o dalla Unione Europea o da altri Enti.
Articolo 6
Operazioni e funzioni
L'Associazione potrà realizzare i propri scopi direttamente o indirettamente, stipulando contratti di qualunque tipo e genere con persone fisiche e/o giuridiche e con Enti pubblici e/o privati, con o senza personalità giuridica.
Potrà inoltre l'Associazione partecipare a bandi, concorsi e simili, emanati da Enti pubblici o privati e dagli stessi Enti ottenere affidamenti, concessioni e autorizzazioni per attività inerenti o affini o complementari all'oggetto sociale.
L'Associazione potrà aderire e partecipare a società, imprese, consorzi, enti e organismi di qualunque tipo e natura.
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziari, senza fine di collocamento presso terzi, e fideiussori ritenuti necessari o utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
TITOLO III
Soci
Articolo 7
Adesione
Possono diventare soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti e organizzazioni di qualunque genere, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, condividono le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, stabiliti nel presente statuto e vogliono favorire la realizzazione degli scopi sociali, lo sviluppo dell'Associazione e l'affermazione della sua funzione nella società.
La qualità di socio si acquista sottoscrivendo la domanda di iscrizione o anche mediante richiesta e pagamento della tessera a un'Associazione territoriale.
Il Consiglio di Amministrazione nazionale, entro trenta giorni dalla conoscenza della sottoscrizione della domanda o della consegna della tessera può, insindacabilmente, rifiutare o revocare l'ammissione a socio dell'Associazione.
Articolo 8
Categorie di Soci
I Soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo e sono equiparati agli stessi quei soci ordinari che per particolari meriti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione con il voto dei quattro quinti dei Consiglieri in carica e con il parere favorevole di tutti i soci fondatori, espresso sottoscrivendo il verbale consiliare, entro dieci giorni dalla delibera.
Sono Soci ordinari coloro che intendono aderire all'Associazione con la domanda di adesione o con la richiesta della tessera annuale.
I soci sostenitori sono esenti dall'obbligo di pagare le quote sociali annuali, svolgono azione di propaganda e di sostegno, appoggiano l'attività dell'Associazione, anche versando contributi volontari e facoltativi. Essi non hanno diritto di voto né possono assumere cariche nell'Associazione ma possono frequentare l'Associazione e partecipare alle sue iniziative.
Ogni socio ordinario partecipa alle finalità e all'azione dell'Associazione nazionale aderendo all'Associazione territoriale dove ha la propria residenza o il domicilio o ad altra a sua scelta.
Tutti i soci accettano senza riserve gli scopi, lo statuto e i regolamenti interni dell'Associazione e si obbligano a rispettare le decisioni degli organi sociali, salvo il diritto di impugnativa o reclamo, nei limiti consentiti dal presente statuto.
Articolo 9
Elenco speciale
Gli enti, con o senza personalità giuridica, pubblici o privati, che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale o in più regioni o abbiano caratteristiche e importanza ritenute particolari dal Consiglio di Amministrazione, vengono da questo ammessi e iscritti in un elenco speciale.
Anche soci persone fisiche possono essere iscritti nell'elenco speciale se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno per motivi legati al valore, alla personalità o altre peculiarità.
I soci fondatori e quelli equiparati a costoro sono iscritti di diritto nell'elenco speciale.
I soci iscritti nell'elenco speciale sono considerati aderenti in modo diretto all'Associazione nazionale e partecipano alle assemblee personalmente o con un proprio delegato.
Articolo 10
Durata del rapporto associativo
Il rapporto associativo dura a tempo indeterminato per i soci fondatori, per i soci iscritti nell'elenco speciale e per i soci sostenitori.
Il rapporto associativo dei soci ordinari dura fino al 31 dicembre dell'anno nel quale inizia il rapporto, ma il socio può rinnovarlo automaticamente ritirando la tessera del nuovo anno e pagando il relativo contributo annuale, entro il 30 aprile.
Articolo 11
Scioglimento del rapporto associativo
Il rapporto sociale si scioglie per dimissioni o per delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione o di opposizione al rinnovo.
Il Socio escluso può unicamente ricorrere al Consiglio di Amministrazione, il quale decide insindacabilmente, secondo equità e secondo il proprio apprezzamento, nella prima riunione che sarà tenuta dopo il reclamo.
Articolo 12
Intrasmissibilità della qualità di socio
La qualità di socio non si può trasmettere per atto tra vivi o per successione.
Coloro che hanno perso la qualità di socio, per qualunque motivo e gli eredi dei soci non hanno alcun diritto di chiedere la restituzione della quota associativa dell'anno in corso, fermo il loro dovere di versare questa ultima per intero anche se il rapporto inizia o si scioglie nel corso dell'anno solare.
TITOLO IV
Organizzazioni territoriali
Articolo 13
Autonomia
L’Associazione favorisce la costituzione di associazioni territoriali, in Italia e all'estero, al fine di meglio attuare gli scopi sociali e di sviluppare iniziative e attività.
Ogni associazione territoriale ha competenza nell'ambito del suo territorio, ha piena autonomia finanziaria e organizzativa, risponde col suo patrimonio delle obbligazioni assunte o derivanti dalle attività svolte e/o dalla propria gestione.
Ogni associazione territoriale è amministrata da organi propri, eletti dalla base costituita dai suoi aderenti e agisce a mezzo del proprio Presidente che ne ha la legale rappresentanza.
Articolo 14
Costituzione
In ogni Comune, per iniziativa di almeno cinque soggetti, soci o non soci, possono essere costituite associazioni comunali, autonome, che si propongano gli stessi scopi dell'Associazione nazionale e aderiscano ad essa.
Più Associazioni comunali possono riunirsi in associazioni provinciali o interprovinciali e/o regionali o interregionali.
Possono costituirsi organizzazioni intercomunali.
Articolo 15
Requisiti e obblighi
Le Associazioni territoriali devono:
a) assumere la stessa denominazione dell'Associazione nazionale, seguita dalle parole "del Comune di … " ovvero "della Provincia di … " ovvero "della Regione di … ", indicando rispettivamente il nome della città, della Provincia o della Regione cui si riferiscono;
b) non perseguire fini di lucro;
c) accettare incondizionatamente il presente statuto;
d) darsi una forma organizzativa simile a quella dell'Associazione nazionale, basata sull'assemblea degli associati e, almeno, su un Consiglio di Amministrazione e su un Presidente;
e) dotarsi di uno statuto conforme al presente statuto;
f) prevedere autonome forme di finanziamento;
g) rispondere direttamente delle obbligazioni assunte a qualunque titolo;
h) affidare la rappresentanza dell'organizzazione territoriale al proprio Presidente territoriale.
Le associazioni territoriali possono fare riferimento ed interfacciarsi solo con le istituzioni locali della propria Regione salvo espressa delega dell'Associazione nazionale.
Articolo 16
Divieti
Non è consentita la costituzione di più di un'organizzazione dello stesso livello nello stesso territorio.
Non è permesso ad organizzazioni non associate di utilizzare la denominazione stabilita nel presente statuto.
Articolo 17
Statuto
In mancanza di un proprio statuto l'organizzazione territoriale può adottare il presente statuto per la parte applicabile e non incompatibile con la struttura territoriale.
TITOLO V
Organizzazione interna
Capo I
Parte comune
Articolo 18
Organi sociali
Sono organi necessari dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei Soci e dei delegati delle Associazioni comunali e intercomunali;
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Presidente.
L'Assemblea può decidere di nominare, se lo ritiene opportuno, anche uno o più dei seguenti organi:
- il Direttivo;
- uno o più Vicepresidenti;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Tutti i componenti degli organi sociali devono essere soci, ad eccezione dei Revisori dei conti, e sono tutti rieleggibili.
Articolo 19
Durata e cessazione
Le cariche elettive durano quattro anni o fino a quando resta in carica l'organo che le ha elette.
Salvo diversa disposizione espressa della legge o dal presente statuto, quando durante il quadriennio uno dei componenti di un organo collegiale cessa dalla carica, per qualunque motivo, l'organo del quale faceva parte provvede a sostituirlo per cooptazione.
I cooptati restano in carica finché resta in carica l'organo collegiale che li ha nominati.
La cessazione del rapporto associativo fa decadere gli eletti dalla carica, esclusi i Revisori dei conti.
Articolo 20
Compensi e rimborsi
La nomina a uno degli organi elettivi si presume a titolo gratuito, ad eccezione dei Revisori dei conti, da retribuire a norma di legge e secondo i minimi di tariffa dei Dottori Commercialisti, se non diversamente disposto dall'Assemblea.
Agli organi elettivi viene comunque riconosciuto il rimborso delle spese, se idoneamente documentate, sostenute per e/o nello svolgimento del mandato.
Il Direttivo o, se non istituito l'Assemblea, con delibera motivata, può, in deroga alle regole sopra stabilite, attribuire a uno o più dei componenti degli organi elettivi o ad alcuni di loro, temporaneamente o fino a revoca o finché non scade il mandato, un compenso o un rimborso spese forfetario o simili, ove ricorrano ipotesi particolari come, ad esempio, una permanenza continuativa o ripetuta periodicamente, l'incarico specifico di occuparsi di una o più materie determinate e simili.
Ai componenti dei Comitati e delle Commissioni o ad alcuni di essi il Consiglio di Amministrazione può attribuire, motivandolo, un gettone di presenza e/o un compenso, fermo restando il diritto al rimborso spese.
Articolo 21
Funzionamento degli organi collegiali
Il Direttivo, il Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio di Presidenza e le Assemblee sono convocati dal Presidente quando previsto dal presente statuto o quando ne facciano richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori dei conti, se istituito, o almeno un quarto dei componenti dell'organo stesso.
Il Presidente presiede tutti gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei conti, ed è sostituito, in caso di assenza, da uno dei Vice Presidenti o, in mancanza, da un socio eletto dai presenti.
Salvo che il compito non sia svolto da un notaio, le funzioni di segretario di ogni riunione sono assolte dal Segretario dell'Associazione e, in mancanza, da persona nominata dagli intervenuti, anche fra estranei.
Gli avvisi per le convocazioni degli organi collegiali devono essere inviati per raccomandata o equipollente a tutti coloro che hanno diritto di intervenirvi, con l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, del giorno e dell'ora della prima ed eventualmente della seconda sessione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima.
I delegati di ogni associazione territoriale sono convocati collettivamente con unico avviso, inviato alla sede dell'Associazione.
L'avviso va spedito, per le assemblee generali e per il Direttivo, almeno quindici giorni prima della data della prima riunione e, per gli altri organi, almeno quattro giorni prima, salvi i casi di urgenza.
Il Presidente della riunione verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni, dandone conto nel verbale, che va sottoscritto dal Presidente stesso e dal segretario. Possono essere nominate una o più commissioni per la verifica dei poteri, per la verifica delle votazioni o per altre incombenze e attività.
Capo II
L’Assemblea Generale
Articolo 22
Composizione
L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie, una volta ogni quattro anni e straordinarie quando lo decide il Direttivo o il Consiglio di Amministrazione.
Alle Assemblee Generali partecipano i soci delegati dalle Associazioni territoriali e i soci iscritti nell'elenco speciale o loro mandatari.
Ogni Associazione comunale o intercomunale ha diritto a un delegato, più un delegato per ogni cento iscritti o frazione superiore a 50.
Se l'Assemblea Generale non ha istituito il Direttivo, annualmente, entro la fine di giugno, sarà convocata l'assemblea dei soci dell'elenco speciale e dei delegati, eletti nella precedente Assemblea Generale, venendo sostituiti i delegati, per i quali il rapporto sociale si è risolto, da un altro socio nominato dalla stessa organizzazione territoriale. Le assemblee annuali assolvono ai compiti del Direttivo, non istituito, e votano con le stesse maggioranze.
I soci morosi non possono votare nelle assemblee, né possono nominare i delegati nelle assemblee territoriali.
Nessun delegato potrà farsi rappresentare nelle assemblee da altri, delegato o non.
I soci dell'elenco speciale potranno delegare il voto a un altro socio iscritto nell'elenco stesso, ma ognuno di essi non può ricevere più di tre deleghe.
Ogni delegato e ogni iscritto nell'elenco speciale ha diritto a un voto.
Il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'assemblea.
Le riunioni sono valide in prima sessione quando è presente o rappresentato almeno il 70% (settanta per cento) degli aventi diritto al voto e in seconda sessione quando è presente almeno il 25% (venticinque per cento) di essi.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi nei quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
Potranno essere invitati, dal Presidente e/o dall'Ufficio di Presidenza, ad assistere alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie, persone o rappresentanti di Enti e Organizzazioni che si ritengano interessati alle tematiche affrontate nella riunione.
Articolo 23
Competenza dell'Assemblea Generale
Spetta all’Assemblea Generale:
a) discutere l'indirizzo gestionale, politico e finanziario del precedente quadriennio e quello del futuro quadriennio;
b) definire gli indirizzi e il programma di massima delle attività;
c) eleggere i componenti del Direttivo o, se non voluto, del Consiglio di Amministrazione, determinando ogni volta il numero dei loro componenti;
d) eleggere il Presidente nazionale dell'Associazione;
e) nominare, se voluto o obbligatorio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
f) apportare modifiche al presente statuto;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
h) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Direttivo o da altri organi dell'Associazione.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) per essere valide devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti presenti e dalla totalità dei soci fondatori.
Capo III
Il Direttivo
Articolo 24
Riunioni e delibere
Il Direttivo è composto da associati e/o da rappresentanti di organismi collettivi associati nel numero che sarà determinato dall'assemblea al momento della nomina e che comunque non può essere inferiore a 7 (sette).
Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda il 10% (dieci per cento) dei Consiglieri o, se istituito, il Presidente del Collegio dei Revisori.
Le riunioni sono valide, in prima sessione, quando è presente almeno il 70% (settanta per cento) dei Consiglieri in carica e, in seconda sessione, quando è presente almeno il 40% (quaranta per cento) dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
Articolo 25
Competenze
Al Direttivo spetta di:
a) decidere sulla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione;
b) approvare i rendiconti annuali consuntivo e preventivo;
c) deliberare in via definitiva l'ammontare delle quote associative e delle percentuali in cui sono ripartite;
d) nominare al proprio interno i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
e) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea Generale e le finalità dell’Associazione;
f) apportare, in via provvisoria e in caso di urgenza, modifiche al presente statuto, da sottoporre alla ratifica della prima Assemblea Generale;
g) deliberare su qualunque altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
Capo IV
Gli altri organi
Articolo 26
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da almeno altri due membri, eletti dal Direttivo, nel proprio seno, ovvero, se non istituito, dall'Assemblea Generale.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio ambito, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e può attribuire altri eventuali incarichi.
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto attribuito ad altro organo e in particolare, ad esempio:
a) rifiutare le domande di ammissione a socio entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla presentazione o dal giorno in cui la notizia sia pervenuta alla sede nazionale;
b) predisporre i rendiconti annuali consuntivo e preventivo;
c) predisporre in via preventiva, all'inizio di ogni anno, su proposta del Segretario e del Tesoriere, se nominati, le quote associative annue;
d) assumere, licenziare e stabilire mansioni e qualifica del personale dipendente;
e) nominare i rappresentanti dell'Associazione in comitati, organi, organismi e simili, esterni all'Associazione e presso Enti pubblici e privati;
f) affidare, a tempo determinato o fino a revoca, a uno o più Consiglieri e/o associati e/o altri, congiuntamente o disgiuntamente, funzioni o incarichi particolari per determinati atti o per categorie di atti, con o senza poteri di firma, stabilendo anche gli eventuali compensi e/o retribuzioni e/o rimborsi;
g) istituire al proprio interno, se ritenuto opportuno, un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Segretario ed eventualmente da uno o due Consiglieri, determinandone funzioni e poteri.
All'Ufficio di Presidenza si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere delegate le funzioni relative alla nomina di altri organi, alla formazione dei rendiconti annuali, alle cooptazioni, nonché le altre funzioni non delegabili per legge. I poteri relativi all'assunzione, licenziamento e trattamento economico dei dipendenti possono essere attribuiti solo all'Ufficio di Presidenza o ad un comitato, composto da almeno tre Consiglieri.
Articolo 27
Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale e, nel caso cessi dalla carica prima della scadenza, viene sostituito da un Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.
Il Presidente fa parte di diritto del Direttivo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e promuove le iniziative più opportune per il funzionamento e per il potenziamento del sodalizio.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale anche in giudizio; nomina avvocati, consulenti e arbitri davanti a qualunque autorità e in qualunque fase di giudizio; ha facoltà di riscuotere somme di qualunque importo, da qualunque soggetto, pubblico o privato, a qualunque titolo versate, rilasciandone quietanza liberatoria.
Il Presidente può delegare la firma ad altri Consiglieri, soci, dipendenti o consulenti per singoli affari o per serie di atti.
Articolo 28
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
In caso di nomina di più Vice Presidenti, quello che sostituisce il Presidente è il più anziano di età, salvo diversa determinazione dell'Ufficio di Presidenza o, in mancanza, del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 29
Il Segretario
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e degli altri organi sociali, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, all'archivio e conserva i libri sociali, provvede alla ordinaria amministrazione e manutenzione dei beni dell'Associazione, redige i rendiconti annuali e la relazione finanziaria in collaborazione con il Tesoriere.
Egli esegue ogni altro incarico del Direttivo e degli altri organi e cura l'organizzazione interna dell'Associazione e i rapporti con le Associazioni territoriali.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Presidente o da un Consigliere nominato dal Presidente in via provvisoria.
Articolo 30
Il Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende ai movimenti di cassa e banca e alla tenuta della contabilità e dei relativi documenti, collabora con il segretario alla preparazione dei rendiconti preventivo e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sugli stessi.
Si applica l'ultimo comma del precedente articolo.
Articolo 31
Il Collegio dei Revisori dei conti o Collegio Sindacale
Il Collegio dei Revisori è composto da tre Sindaci effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Si applicano le norme del codice civile in tema di società per azioni.
L'assemblea può, con il consenso del Collegio, nominare in aggiunta un controllore dei conti, con compiti di verifica contabile.
TITOLO VI
I Comitati e le Commissioni
Articolo 32
Istituzione di Comitati o Commissioni
Su proposta del Presidente il Direttivo o, se non nominato, il Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare e sopprimere uno o più Comitati e/o Commissioni scientifiche, un Comitato o una Commissione per le politiche ambientali o altri Comitati e/o Commissioni con compiti particolari, per supportare l’attività dell'Associazione.
In particolare il Direttivo o, se non istituito, il Consiglio di Amministrazione, deve nominare un Comitato Tecnico Scientifico, detto in breve CTS, il quale è costituito da almeno 7 (sette) persone di spicco del mondo scientifico e/o professionale, quali ad esempio agronomi, architetti, biologi, geologi, ingegneri, sociologi, e/o esperti e/o studiosi in materie naturalistiche, forestali, ambientalistiche e similari.
Il CTS eprime parere consultivo su tutta l’attività dell’Associazione, formulando linee generali e particolari d’indirizzo e consulenze richieste dagli organi dell’Associazione.
Il CTS deve seguire l’attività dell'Associazione e il suo carattere multidisciplinare, proprio del suo spirito innovativo, che vuole garantire risposte ed interventi che tengano in un giusto rapporto ed equilibrio tutti gli aspetti ambientali, sociali ed economici che influiscono sul paesaggio.
Di volta in volta o con apposito regolamento, sarà stabilito il particolare funzionamento del CTS e di ogni Comitato o Commissione.
Articolo 33
Norme generali di funzionamento
Per la convocazione, costituzione e decisioni dei Comitati e delle Commissioni si applicano le regole previste per gli organi collegiali.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del CTS e di ogni altro Comitato o Commissione.
Le conclusioni e le scelte del CTS, dei Comitati e delle Commissioni sono sottoposte alla approvazione dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide anche del tempo e modo della eventuale realizzazione.
Il Presidente dell'Associazione e, se istituito, il Presidente del Collegio Sindacale possono sempre intervenire, anche con un proprio delegato, alle riunioni del CTS, dei Comitati e delle Commissioni.
Il Consiglio di Amministrazione può determinare regole particolari di funzionamento per ogni Comitato o Commissione e controlla l'andamento dei lavori.
TITOLO VII
I mezzi finanziari
Articolo 34
Le quote associative
Ogni associato ordinario o dell'elenco speciale è tenuto a versare annualmente una quota associativa per il funzionamento del sodalizio.
La quota dei soci dell'elenco speciale deve essere almeno il triplo della quota stabilita per i soci ordinari.
Articolo 35
Determinazione delle quote associative
Le quote associative sono stabilite all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche la percentuale spettante alle organizzazioni territoriali. In difetto restano ferme le quote e le percentuali fissate per l'anno precedente.
Il Direttivo o, se non istituito, l'Assemblea, con l'approvazione del rendiconto consuntivo ratifica anche implicitamente o modifica l'ammontare delle quote associative e delle percentuali relative all'anno precedente.
Articolo 36
I mezzi finanziari
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote degli associati;
b) da eventuali erogazioni liberali, donazioni o contributi da chiunque erogati, compresi enti pubblici nazionali o comunitari;
c) da qualsiasi altra entrata o cespite anche proveniente da attività svolte dall'Associazione in via accessoria nell'ambito degli scopi sociali e del presente statuto.
Articolo 37
Il patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dalle riserve, dai fondi e da qualunque altra somma accantonata per iniziative o per finalità specifiche o generiche.
Articolo 38
Indivisibilità del patrimonio
Durante la vita dell'Associazione il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono assolutamente essere divisi tra i soci neppure in parte.
I soci nei cui confronti per qualunque motivo cessa il rapporto sociale e gli eredi dei soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 39
Rendiconti consuntivi
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione presenta al Direttivo o, se non istituito all'Assemblea, il rendiconto consuntivo relativo all'anno solare precedente e la situazione patrimoniale al 31 dicembre precedente, accompagnati da una propria relazione e da una relazione del Collegio Sindacale, se istituito.
Il Direttivo o l'Assemblea, approvando il rendiconto, può destinare gli eventuali residui attivi a iniziative particolari o a fondi con specifiche destinazioni.
TITOLO VIII
Norme finali
Articolo 40
Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad un'associazione od ente scelti dall’Assemblea Generale e aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa. Articolo 41
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle altre leggi in materia di associazioni e di ambiente e paesaggio.
Firmato:
Elisabetta Margheriti
Barbara Invernizzi
Giovanni Li Volti
Gianluca Cristoni
Massimo Samperi
Ivana Barone
D'Ambrosio Giovanni
Laura Rampazzi
Franco Paolinelli
Odette Lafrance
Daria Zappone notaio
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